Regolamento

Articolo 1

Le assemblee sono regolarmente convocate e presiedute dal Presidente della Società o dal suo legale sostituto. Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono affidate ad una Commissione composta da 3 membri (un Presidente e due Scrutatori) designati dall’assemblea. Tale commissione prende in consegna l’elenco aggiornato dei Soci e tutto il materiale necessario per la votazione, accerta che siano presenti in aula solo gli aventi diritto al voto e provvede alle operazioni di voto e di scrutinio consegnando il relativo verbale al Presidente della Società.

Articolo 2

Il Presidente ha la rappresentanza della Società e insieme agli altri componenti il Consiglio di Presidenza cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dall’assemblea e l’osservanza dello statuto e del regolamento.
Ha inoltre le seguenti responsabilità:

  1. rappresenta la Società sempre e dovunque anche se assume cariche sociali o partecipa a titolo personale a Società o Organizzazioni nazionali o internazionali;
  2. indice le riunioni del Consiglio di Presidenza e controlla che esse si svolgano a norma di Statuto.
  3. Verifica la validità delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Presidenza nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.
  4. Ha la firma e la responsabilità degli atti legali della Società.

Articolo 3

Il segretario cura la corrispondenza ordinaria con i Soci e seguendo le direttive del Presidente provvede a:

  1. tenere i rapporti tra Consiglio di Presidenza, Coordinatori Regionali, Revisore dei Conti, Tesoriere, Collegio dei Probiviri, Delegati sindacali e Commissioni;
  2. redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee trasmettendone copie ai membri del Consiglio, ai Coordinatori regionali, ai Revisori dei Conti, al Tesoriere, al Collegio dei Probiviri, ai Presidenti delle commissioni istituite, ai Delegati sindacali e curandone la pubblicazione sull’organo ufficiale della Società o su riviste della Società o consociate o delegate o convenzionate;
  3. far pervenire tempestivamente ai componenti dei Consiglio di Presidenza le lettere di convocazione precisando la data e il luogo delle riunioni;
  4. tenere aggiornato l’elenco dei Soci.

Articolo 4

Il tesoriere gestisce la Cassa sociale, dispone su i vari conti correnti, provvede alla tenuta dei registri contabili e alla compilazione del bilancio consuntivo che, accompagnato da una relazione illustrativa, sarà sottoposto all’approvazione dei soci e discusso nell’assemblea annuale ordinaria, sentita la relazione dei revisori dei conti, ed alla compilazione dei bilancio preventivo.

Articolo 5

I Revisori dei Conti sono tenuti a prendere conoscenza dello stato del patrimonio sociale, ad esaminare il libro delle entrate e delle uscite, a verificare lo stato di cassa, a proporre nella relazione che presenteranno all’assemblea annuale eventuali miglioramenti amministrativi della Società.

Articolo 6

Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno quattro volte l’anno (possibilmente ogni trimestre).
Ha i più ampi poteri sia per l’ordinaria che straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli spettanti per Statuto all’Assemblea generale. Ha, inoltre, i seguenti compiti:

  1. nominare commissioni, scegliere, selezionare e coordinare gruppi di studio;
  2. intraprendere, regolare, decidere e coordinare ogni attività sindacale ed attuare ogni iniziativa a carattere sindacale, anche su indicazioni della base, nell’interesse e a tutela della Società e dei Soci. A tal fine può farsi assistere o richiedere la consulenza di Esperti anche estranei alla Società. Può istituire apposite Commissioni può delegare Soci o Associazioni, Società o Organizzazioni maggiormente esperti o più rappresentativi o che abbiano interessi convergenti;
  3. organizzare Corsi di perfezionamento, qualificazione, aggiornamento sia per personale Sanitario che Parasanitario anche in collaborazione con altre Società, Associazioni, Enti, Istituzioni sia pubbliche che private e sia nazionali che èstere; vagliare richieste di patrocinio per convegni, congressi, seminari, etc. e deciderne le condizioni;
  4. istituire un servizio di assistenza legale per tutti i Soci con gli oneri relativi a carico dei richiedenti;
  5. nominare Commissari regionali e partecipare alle Assemblee regionali con il Presidente o Membri delegati;
  6. prendere ogni iniziativa che abbia carattere di urgenza decisionale. Tali iniziative, se non previste in Statuto o contemplate in Regolamento o spettanti alle competenze dell’Assemblea, hanno validità temporanea e comunque debbono ricevere l’assenso dell’Assemblea per diventare stabilmente esecutive;
  7. designare i rappresentanti della Società in seno ad altre Società o Istituzioni o Organizzazioni o per Congressi, Convegni, Corsi d’istruzione per medici e paramedici, Riunioni, Attività didattiche e programmatiche etc. sia per l’Italia che per l’Estero;
  8. istituire una biblioteca specializzata o una banca dati computerizzata da mettere a disposizione dei Soci a determinate condizioni o convenzionarsi con organizzazioni analoghe già esistenti comunicandone le condizioni. rimborso spese compatibile alle disponibilità dei bilancio.

Articolo 7

La richiesta di iscrizione alla Società deve essere inviata alla Segreteria generale utilizzando lo apposito modulo predisposto che può essere richiesto o alla stessa Segreteria o alla Segreteria regionale.

Articolo 8

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea generale in occasione dei rinnovo delle cariche sociali. Il Collegio viene convocato, con preavviso di trenta giorni, dal Presidente della Società nella sede ritenuta più opportuna o concordata o nella stessa sede dove abitualmente si tengono le riunioni dei Consiglio di Presidenza. Tutti gli atti debbono essere trasmessi in plico riservato al Presidente della Società che li sottoporrà al Consiglio. Per essere valida la seduta debbono essere presenti tutti i componenti del Collegio, in caso di impedimento occasionale o continuo di uno di essi, il Consiglio di Presidenza (o il Presidente se la questione ha urgenza assoluta) provvederà alla sostituzione o all’integrazione con un membro del Consiglio di Presidenza. Analoga procedura si terrà se ad essere sottoposto a provvedimento disciplinare dovesse essere un componente del Collegio. Le decisioni, se non unanimi, vengono adottate a maggioranza; a parità di voti, essendo ammessa l’astensione, quello espresso dal Presidente dei Collegio ha valore doppio. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e decidere i provvedimento disciplinari da adottare nei confronti di tutti i Soci, tranne che nei confronti dei Presidente della Società che per statuto sono di competenza della Assemblea generale, resisi responsabili di atti o comportamenti lesivi per l’immagine della Società, o che contrastano con i fini istituzionali della stessa o che arrechino, sia effettivamente che potenzialmente, danno o nocumento penale, civile o morale alla Società o ai Soci. Le decisioni dei Collegio vengono adottate su atti promossi e istruiti dal Consiglio di Presidenza o dall’assemblea generale per quanto attiene le procedure nei confronti del Presidente detta Società. Le decisioni adottate vengono comunicate all’interessato dal Presidente della Società con lettera raccomandata. E’ ammesso l’appello entro trenta giorni dalla notifica. Nel caso di mancato appello o di rigetto delle controdeduzioni fornite, il provvedimento diventerà inappellabile e quindi definitivo e verrà comunicato all’interessato e alla Assemblea. Le sanzioni vanno dalla lettera di diffida a quella di deplorazione, dalla decadenza temporanea a quella definitiva da cariche sociali, dalla sospensione di Socio fino all’espulsione dalla Società. Il Socio, a qualsiasi livello, può essere espulso dalla Società per:

  1. comportamento recidivo in aperto contrasto con gli scopi e finalità della Società;
  2. radiazione o sospensione, per oltre un anno, dagli Albi professionali;
  3. condanne penali che prevedono l’allontanamento definitivo o la sospensione dall’attività professionale;
  4. palese indegnità professionale;
  5. atti gravemente irriguardosi o volutamente lesivi nei confronti dei Soci.

I Soci espulsi non potranno più essere riammessi.

Articolo 9

I Soci ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea generale. La sottoscrizione della domanda di ammissione alla Società implica l’obbligo del Socio all’osservanza dei termini e delle modalità fissate per il pagamento. Il socio moroso per un anno, al fine di sanare la posizione, deve versare la quota associativa dell’anno solare in corso e quella dell’anno precedente per il quale aveva omesso il pagamento. Se la morosità interessa più di due anni consecutivi, il titolo di socio decade automaticamente e per l’eventuale riammissione andrà seguita la procedura di nuova associazione.

Articolo 10

I Soci in regola con il pagamento delle quote sociali:
a. godono di riduzioni sulle quote previste per iscrizione a Congressi e a tutte le manifestazioni istituite o patrocinate dalla Società per una cifra non inferiore al 30% di quella stabilita per gli iscritti ordinari;
b. hanno diritto a ricevere gratuitamente eventuali riviste della Società (se edite) e consultare le sezioni del sito web societario riservate esclusivamente ai soci.

Articolo 11

La Società si riunisce in Assemblea ordinaria almeno ogni anno, secondo le modalità previste dallo Statuto, e sempre in occasione dei Congresso Nazionale della Società. Il rinnovo delle cariche sociali avviene allo scadere del mandato e cioè due anni dalla nomina. In caso di differimento delle elezioni il Consiglio uscente rimane in carica solo per l’ordinaria amministrazione. In caso di anticipo delle votazioni, mai però oltre i tre mesi, il mandato del Consiglio, a tutti gli effetti cessa il giorno successivo al biennio di carica maturato. Per la validità dell’Assemblea è prevista in prima convocazione la presenza di almeno i 2/3 dei Soci ordinari in regola con le quote sociali e quindi aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari in regola presenti.
Hanno diritto al voto solo i Soci la cui associazione sia già stata ratificata ed in regola con il pagamento delle quote sociali annuali. Sono ammesse deleghe ed ogni Socio non può avere più di una delega. Sia il Socio delegato che quello delegante debbono essere in regola con le quote sociali. Hanno diritto alla delega solo i Soci ordinari. La delega deve essere presentata alla Commissione elettorale all’atto della votazione e deve contenere il nome del delegato nonché le necessarie indicazioni anagrafiche per evitare pericoli di omonimia; la firma del delegante deve essere autenticata nei termini di legge, in carta libera. Non saranno accettate deleghe non autenticate nel modo su indicato ma supportate da fotocopie del documento di identità del delegante.
Per i dipendenti di Enti pubblici l’autentica può essere fatta dal Capo del Personale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore dell’Istituto (se universitario), dal Primario della Divisione oppure dal Capo Servizio se trattasi di personale convenzionato o non di ruolo. Per Sanitari che prestano servizio regolare e abituale Presso strutture private la firma può essere autenticata dal Direttore Sanitario o dal legale rappresentante delle stesse.

La delega deve contenere il nome del delegato nonché le necessarie indicazioni anagrafiche per evitare pericoli di omonimia e la firma del delegante autenticata nei termini di legge, però in carta libera, oppure, per i dipendenti di Enti pubblici, dal Capo del Personale, dal Direttore Sanitario o dal Direttore dell’Istituto se universitario o dal Primario della Divisione, oppure dal Capo servizio se trattasi di personale convenzionato o non di ruolo. Per Sanitari che prestano servizio regolare e abituale Presso strutture private la firma può essere autenticata dal Direttore Sanitario o dal legale rappresentante delle stesse.

Articolo 12

Il Consiglio di Presidenza è decaduto dal mandato se si dimettono la metà più uno dei componenti, ma resta in carica per la straordinaria amministrazione e per indire un’Assemblea ordinaria e le votazioni per il rinnovo delle cariche. Dette votazioni dovranno essere espletate non oltre il terzo mese dalla vacanza.
In caso di dimissioni tutte le cariche elettive debbono essere integrate con i primi non eletti nell’ordine dei voti riportati.
In caso di dimissioni del Presidente dalla sua carica ma non dal Consiglio di Presidenza la presidenza viene assunta dal Vice-Presidente più anziano in età fino alla elezione dei nuovo Presidente nell’ambito dello stesso Consiglio e fino alla concorrenza del biennio.
Dette votazioni dovranno essere espletate non oltre il terzo mese dalla vacanza.
Le decisioni della Commissione elettorale, se non incorrono comportamenti dolosi o colposi, sono inappellabili.
Lo spoglio sarà effettuato dal Presidente della Commissione designato dall’Assemblea coadiuvato da tre membri da lui scelti fra quelli designati come scrutatori e da un altro per le funzioni di segretario.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione elettorale promulgherà l’elenco dei vincitori nelle rispettive cariche e consegnerà il verbale con le schede e gli atti elettorali al Presidente della Società. Gli atti sono pubblici e possono essere impugnati con ricorso alla magistratura ordinaria. Le cariche elettorali non vengono remunerate.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e regolamento ci si indirizza al Codice Civile.

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